Condizioni generali di vendita
SCIBO BV, Valeriusstraat 251h, 1075 GB, Amsterdam, Paesi Bassi - di seguito indicato come il "Venditore" -.
§ 1 Ambito di applicazione
1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i contratti conclusi tra il Venditore e i suoi clienti - di seguito denominati "Acquirente" - per la vendita e/o la consegna di beni mobili.
2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano in via esclusiva. Termini e condizioni divergenti o in conflitto con quelli dell'Acquirente non saranno riconosciuti dal Venditore a meno che non siano stati espressamente concordati per iscritto.
3 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano anche nel caso in cui il Venditore esegua la consegna senza riserve sapendo che i termini e le condizioni dell'Acquirente sono in contrasto o si discostano dalle presenti Condizioni Generali.
4 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano esclusivamente a imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico.
§ 2 Conclusione del contratto
1. l'ordine dell'acquirente costituisce un'offerta vincolante che il venditore può accettare entro una settimana dal suo ricevimento inviando una conferma d'ordine o consegnando la merce. Le offerte fatte dal venditore prima di questo termine sono soggette a modifiche.
2 Il Venditore si riserva il diritto di proprietà e di copyright su illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti. Ciò vale anche per i documenti scritti contrassegnati come riservati. L'Acquirente deve ottenere l'esplicito consenso scritto del Venditore prima di trasmetterli a terzi.
§ 3 Prezzi, pagamento e consegna
1. se non diversamente concordato in singoli casi, si applicano i prezzi correnti al momento della stipula del contratto, franco magazzino, più IVA di legge.
2 Se i costi del Venditore per la merce aumentano dopo la conclusione del contratto a causa di un aumento dei costi esterni o di una modifica dei tassi di cambio o dei prezzi di acquisto del Venditore, quest'ultimo ha il diritto di adeguare di conseguenza il prezzo di acquisto concordato.
3 Se tra la stipula del contratto e la consegna si verificano spese aggiuntive o maggiori - in particolare dazi doganali, imposte, tasse, perequazione valutaria - a causa di modifiche delle norme giuridiche, il venditore ha il diritto di aumentare di conseguenza il prezzo di acquisto concordato. Lo stesso vale per le spese di ispezione.
4. le nostre richieste di prezzo d'acquisto sono generalmente "nette in contanti" e devono essere pagate senza alcuna detrazione immediatamente al ricevimento della fattura, a meno che non sia stato concordato per iscritto un termine di pagamento diverso. Il prezzo di acquisto è esigibile entro 10 giorni dalla fatturazione e dalla consegna. Tuttavia, il venditore è autorizzato in qualsiasi momento, anche nell'ambito di un rapporto commerciale in corso, a effettuare una consegna totale o parziale solo dietro pagamento anticipato.
5 In caso di vendita con spedizione (si veda il successivo § 4 comma 2), l'Acquirente dovrà sostenere le spese di trasporto franco magazzino e le spese di assicurazione del trasporto eventualmente richieste dall'Acquirente. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico dell'Acquirente.
6. Se l'importo della fattura non viene saldato entro un massimo di 10 giorni di calendario dalla data della fattura o alla data di scadenza altrimenti concordata, il venditore ha il diritto di richiedere gli interessi di mora e altri danni causati dall'inadempimento dell'importo comprovato, ma almeno gli interessi nella misura prevista dalla legge, senza bisogno di un sollecito speciale.
7. l'acquirente avrà diritto alla compensazione o ai diritti di ritenzione solo nella misura in cui il suo credito sia stato legalmente stabilito o sia incontestato.
§ 4 Tempo di esecuzione, trasferimento del rischio
1. se i termini di consegna sono stati specificati dal venditore e costituiscono la base dell'ordine, tali termini saranno prorogati in caso di scioperi e casi di forza maggiore per la durata del ritardo. Lo stesso vale se l'Acquirente non adempie agli obblighi di cooperazione.
2 La consegna avviene franco magazzino, che è anche il luogo di adempimento per il servizio e per ogni adempimento successivo. Su richiesta e a spese dell'Acquirente, la merce sarà spedita ad altra destinazione (vendita a destinazione). Se non diversamente concordato, il Venditore ha il diritto di stabilire autonomamente il tipo di spedizione (in particolare l'impresa di trasporto, il percorso di spedizione, l'imballaggio).
3. il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa all'acquirente al più tardi al momento della consegna. In caso di vendita con spedizione, tuttavia, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di ritardo, passano già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona o all'istituzione altrimenti designata per effettuare la spedizione.
4. se l'acquirente è in ritardo nell'accettazione, questa sarà considerata equivalente alla consegna.
§ 5 Responsabilità per difetti, garanzia
1. il venditore è responsabile in caso di difetto secondo le disposizioni di legge, nella misura in cui non vi siano limitazioni derivanti da quanto segue.
2 Non sussiste alcun difetto in caso di prestazioni insufficienti o eccedenti, a condizione che il rispettivo scostamento non sia superiore a 10 %. Il prezzo di acquisto da pagare si basa sulla quantità effettivamente consegnata.
3 La merce deve essere accuratamente ispezionata subito dopo la consegna all'Acquirente o a un terzo da lui designato. Per quanto riguarda i difetti evidenti o altri difetti che sarebbero stati riconoscibili durante un'ispezione accurata immediata, la merce si considera approvata dall'Acquirente se il Venditore non riceve una notifica scritta dei difetti entro sette giorni lavorativi dalla consegna. Per quanto riguarda gli altri difetti, la merce si riterrà approvata dall'Acquirente se il Venditore non riceverà un avviso di difetto entro sette giorni lavorativi dal momento in cui il difetto si è manifestato.
4 Se l'articolo è difettoso, il venditore può scegliere inizialmente se fornire un adempimento successivo eliminando il difetto (rettifica) o consegnando un articolo privo di difetti (consegna sostitutiva). Il diritto di rifiutare l'adempimento successivo ai sensi delle condizioni di legge rimane inalterato.
5 Il periodo di garanzia è di un anno. Il periodo inizia con il trasferimento del rischio. Questo non si applica ai reclami per danni dovuti a un difetto.
6 Non vengono fornite garanzie in senso giuridico.
§ 6 Compensazione
1 La responsabilità del venditore per violazioni contrattuali e illeciti è limitata al dolo e alla colpa grave. Ciò non vale per i danni alla vita, all'incolumità fisica e alla salute dell'acquirente, per le richieste di risarcimento per violazione di obblighi cardinali e per il risarcimento dei danni causati dal ritardo. A questo proposito, il venditore è responsabile per qualsiasi grado di colpa.
2 Gli obblighi cardinali sono obblighi il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto la parte contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento. In caso di violazione di tali obblighi, la responsabilità del venditore è limitata al risarcimento dei danni prevedibili e tipicamente verificatisi.
3. le limitazioni di responsabilità di cui al paragrafo 1 si applicano anche in caso di violazioni di obblighi da parte o a favore di persone per la cui colpa il venditore è responsabile ai sensi delle disposizioni di legge.
§ 7 Periodo di prescrizione
1. il termine di prescrizione generale per i diritti derivanti da difetti materiali e da vizi del titolo è di un anno dalla consegna. Se è stata concordata l'accettazione, il termine di prescrizione decorre dall'accettazione.
2. Le richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente per lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute o per danni dovuti a una grave negligenza o a una violazione intenzionale degli obblighi, nonché ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, cadono tuttavia in prescrizione esclusivamente in base alle disposizioni di legge.
3. i diritti di pagamento del venditore decadono dopo cinque anni.
§ 8 Riserva di proprietà
1. il venditore conserva la proprietà della merce fino al soddisfacimento di tutti i crediti nei confronti dell'acquirente, anche se la merce specifica è già stata pagata.
2 La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere né data in pegno a terzi né ceduta a titolo di garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. L'acquirente deve informare immediatamente per iscritto il venditore se terzi hanno accesso alla merce di proprietà del venditore.
3 L'acquirente è autorizzato fino a nuovo avviso a rivendere e/o trasformare la merce con riserva di proprietà nell'ambito della normale attività commerciale. In questo caso, si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
a) La riserva di proprietà si estende all'intero valore dei prodotti risultanti dalla lavorazione, miscelazione o combinazione delle nostre merci, per cui il Venditore è considerato il produttore. Se, in caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con merci di terzi, il diritto di proprietà di questi ultimi permane, il venditore acquisisce la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle merci lavorate, miscelate o combinate.
b) L'Acquirente cede al Venditore, a titolo di garanzia, tutti i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o dei prodotti in toto o per l'ammontare di eventuali quote di comproprietà del Venditore ai sensi del paragrafo precedente. Il Venditore accetta la cessione.
c) L'Acquirente rimane autorizzato a riscuotere i crediti in aggiunta al Venditore. Il venditore si impegna a non riscuotere i crediti finché l'acquirente non adempie ai suoi obblighi di pagamento.
d) Se il valore di realizzo dei titoli supera i nostri crediti di oltre 10 %, su richiesta dell'acquirente sbloccheremo titoli di nostra scelta.
§ 9 Scelta della legge, foro competente
1. Il presente contratto è disciplinato esclusivamente dalle leggi dei Paesi Bassi, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
2. il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da o connesse al presente contratto è Amsterdam, Paesi Bassi.
§ 10 Disposizioni finali
1 L'eventuale invalidità totale o parziale di una disposizione dei presenti termini e condizioni non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. La disposizione non valida sarà sostituita dalla disposizione legalmente ammessa che più si avvicina allo scopo prefissato. Ciò vale anche in caso di lacune.
2 Per quanto riguarda il contenuto delle presenti Condizioni Generali di Vendita nelle versioni inglese e tedesca, vale quanto segue: qualora la versione inglese non sia identica al testo tedesco e ai termini giuridici nella loro corrispondente comprensione giuridica, fanno fede solo il testo tedesco e i termini tedeschi.